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Certificazione F-GAS cos'è e a chi serve

. La Certificazione FGas è il documento che attesta l’idoneità di imprese e lavoratori a gestire i gas fluorurati responsabili dell’effetto serra. In particolare, serve alle imprese che gestiscono ed effettuano attività d’installazione e manutenzione impianti, che sono obbligate ad ottenere il patentino gas fluorurati.

La normativa legata alla certificazione FGAS, la D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, disciplina chi obbligatoriamente deve possedere il certificato fgas e i gas fluorurati a effetto serra, sostituendo e integrando il vecchio D.P.R n.43 del 27/01/2012.

Il regolamento per la certificazione F Gas

Quando si riferisce al Registro, il D.P.R. svolge i seguenti obiettivi:

  1. disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e imprese certificate.In questo modo assicura a tutti i soggetti sia le ultime notizie e le informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, sia la trasparenza delle attività;
  2. disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati. In questo modo raccoglie e conserva informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, e dati sulle attività d’installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di queste apparecchiature.

Come già previsto dal precedente D.P.R. rimane l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per imprese o persone che si occupano d’installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati, nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro delle certificazioni F Gas

La Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione e provincia autonoma ha il compito di gestire e verificare il Registro. La suddivisione è la seguente:

  1. Organismi di certificazione, organismi di valutazione della conformità e organismi di attestazione;
  2. Persone fisiche e imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
  3. Persone fisiche e imprese certificate;
  4. Persone che hanno ottenuto l’attestato;
  5. Persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
  6. Persone fisiche e imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Le novità del D.P.R.

Per quanto concerne le novità introdotte dal nuovo D.P.R. ci sono:

  1. Ampliamento dell’ambito di applicazione per le apparecchiature e attività per cui è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione relativi alla refrigerazione e ai commutatori.
  2. Ampliamento dell’ambito di applicazione per i soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione, nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione.

Inoltre, certificati e attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni per cui sono stati originariamente rilasciati.

Dichiarazione F-Gas: cos’è

Altra cosa da sapere è che gli operatori preposti (persone o imprese) dovranno trasmettere correttamente, dopo l’installazione o manutenzione, la Dichiarazione F-Gas, una comunicazione obbligatoria per le imprese che gestiscono apparecchiature e impianti con l’emissione di gas fluorurati. Questa dichiarazione serve a certificarne la quantità prodotta ogni anno e trasmetterla al Ministero dell’Ambiente.

La normativa di riferimento è il DPR 43/2012, che attua il Regolamento CE n. 517/2014. L’obbligo di trasmissione di tali dati è uno degli strumenti che il regolamento ha stabilito per ridurre le emissioni di questi gas a livello europeo.

La dichiarazione F-Gas, sulla base dell’art. 16 del DPR 43/2012, certifica la quantità di gas a effetto serra utilizzata nelle attività di installazione e manutenzione di apparecchiature e impianti fissi contenenti 3 kg o più di gas fluorurati. In particolare:

  • impianti di condizionamento d’aria;
  • apparecchiature e impianti di refrigerazione (celle frigorifere, vetrine refrigerate, banchi frigo, abbattitori, ecc.);
  • pompe di calore;
  • impianti fissi di protezione antincendio.

Le tipologie di gas fluorurati ad effetto serra sono definite all’articolo 2 del Regolamento UE n. 517/2014. In generale, si tratta di:

  • idrofluorocarburi
  • perfluorocarburi
  • esafluoruro di zolfo
  • altri gas ad effetto serra contenenti fluoro elencati nell’Allegato I (o miscele contenenti una di queste sostanze).

Compilazione della dichiarazione F Gas

Come stabilisce la normativa, la compilazione della dichiarazione F-Gas spetta all’operatore, ovvero la persona o la Società che si occupa “dell’effettivo controllo sul funzionamento tecnico”.

La dichiarazione F-Gas sembra semplice, ma in realtà richiede specifiche competenze tecniche in materia. In caso di reato per la violazione delle disposizioni in materia di gas fluorurati, il D.Lgs. 26 del 5 marzo 2013 prevede sanzioni da 10.000 €, fino a 150.000 € per:

  • chiunque non ottempera agli obblighi di trasmissione delle informazioni
  • chiunque trasmette le informazioni in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme.